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    osservatorio

    L'Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro di Azienda Calabria Lavoro, raccoglie ed elabora le informazioni provenienti dalle varie fonti sul mercato del lavoro della Regione Calabria. Realizza indagini ricorrenti e ricerche mirate per approfondire le problematiche di tale mercato. Queste indagini riguardano sia l'offerta che la domanda di lavoro, con particolare attenzione alle modalità dell'inserimento occupazionale dei giovani, delle donne e dei soggetti svantaggiati. Il compito dell’Osservatorio è quello di svolgere un’attività sistematica di rilevazione, elaborazione ed analisi dei dati afferenti al mercato del lavoro regionale, nelle sue varie articolazioni territoriali e settoriali. Attraverso il sistema informativo che è parte integrante dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro, le elaborazioni ed analisi che ne derivano, supportano l’attività di programmazione svolta dalla Regione Calabria.

    Il contratto di apprendistato è disciplinato dal D. Lgs. 276/2003 che ha riformato la precedente normativa in materia. In pratica è un contratto di lavoro subordinato a contenuto formativo in virtù del quale, a fronte della prestazione lavorativa, il datore di lavoro si obbliga a corrispondere all’apprendista, non solo una retribuzione ma, anche gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale, di una qualifica tecnico professionale o di un titolo di studio.

    All’apprendista devono essere assicurati percorsi di formazione interna finalizzati all’apprendimento pratico delle capacità lavorative richieste per la qualifica da conseguire, nonché dei percorsi di formazione esterna all’azienda necessari per acquisire conoscenze teoriche.

    Esistono tre tipi di contratto di apprendistato:

    • contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
    • contratto di apprendistato professionalizzante;
    • contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

    Contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione

    Questo tipo di contratto mira al conseguimento di una qualifica professionale o di un titolo di studio. E’ rivolta a giovani e adolescenti che abbiano compiuto i 15 anni di età e fino ai 18. La durata del contratto non può essere superiore ai 3 anni.

    E’ richiesta la forma scritta del contratto con espressa indicazione della prestazione di lavoro, del piano formativo individuale nonché della qualifica professionale da conseguire.

    Contratto di apprendistato professionalizzante

    Il fine di questa tipologia di contratto è il conseguimento di una qualifica professionale attraverso la formazione sul lavoro ed è rivolta a soggetti di età compresa tra i 18(17 se già in possesso di una qualifica professionale) e i 29 anni. La durata del contratto non può essere inferiore ai 2 anni e superiore ai 6.

    A differenza dell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di formazione, l’apprendistato professionalizzante non fa conseguire una qualifica o un titolo di studio ma, permette di accrescere le competenze tecniche di un giovane al fine di farlo divenire lavoratore qualificato.

    E’ prevista la forma scritta del contratto, con espressa indicazione della prestazione lavorativa, del piano formativo individuale e dell’eventuale qualifica conseguita.

    La formazione deve svolgersi per almeno 120 ore annue; l’addestramento pratico-teorico, può essere effettuato interamente in azienda (con la presenza di un tutor interno) o attraverso formazione a distanza. La disciplina di questi aspetti è rimessa totalmente ai CCN.

    Contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione

    Questa tipologia contrattuale è finalizzata al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, di titoli universitari e della alta formazione e per la specializzazione tecnica superiore, da parte di soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

    Non è previsto un limite di durata contrattuale. La sua effettiva regolamentazione è rimessa alle Regioni e, per gli aspetti relativi alla formazione è prevista l’intesa con le associazioni territoriali dei datori e dei lavoratori con università e istituzioni formative.

    Per tutte le tipologie di apprendistato è previsto che:

    • il contratto di apprendistato può essere stipulato da qualsiasi datore di lavoro;
    • il numero di apprendisti non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro, a meno che non diversamente stabilito dai CCN.
    • non possono essere assunti più di 3 apprendisti se non vi sono lavoratori qualificati o specializzati o se essi sono in numero inferiore a tre;
    • l’apprendista, durante lo svolgimento dell’apprendistato può essere inquadrato in una categoria professionale inferiore ( ma per non più di due livelli) di quella spettante per la qualifica al conseguimento della quale è finalizzato il contratto;
    • gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici per il calcolo della dimensione aziendale;
    • per i datori che assumono apprendisti, sono previsti degli incentivi economici consistenti in una ridotta contribuzione previdenziale e assicurative.

    Le agevolazioni economiche previste sono subordinate alla effettiva formazione. Nel caso in cui si accerti un grave inadempimento dell’obbligo formativo, imputabile esclusivamente al datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a versare agli istituti previdenziali la differenza tra la contribuzione versata  e quella dovuta.

    Per le prime due tipologie di apprendistato è previsto, inoltre, il divieto di retribuire l’apprendista mediante cottimo e la facoltà del datore di lavoro di recedere liberamente dal rapporto alla scadenza (solo per giusta causa o giustificato motivo).

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